Roiano per tutti

Statuto

Art.1 - Costituzione
Si costituisce l'Associazione socio-ricreativa denominata "ROIANO PER TUTTI" con sede in Trieste in via Udine 81.

Art.2 - Scopo-Attività
L'Associazione è senza scopo di lucro, pluralistica, apartitica e apolitica e si ispira ai principi costituzionali e ai valori della democrazia, della solidarietà e del bene comune.
Essa si propone di promuovere e favorire in ambito rionale e cittadino “in primis”, in Italia ed all'estero:
- iniziative di intrattenimento ed impiego del tempo libero a favore degli associati, riunioni conviviali; escursioni a carattere turistico;
- iniziative culturali ed artistiche che consentano la socializzazione degli iscritti (presentazioni, rappresentazioni, attività di insegnamento e studio, esibizioni, mostre, gare e manifestazioni varie);
- ogni altra attività che si riconosce utile per il raggiungimento dei fini sociali . Si elencano a puro titolo esemplificativo gli argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione: musica, danza ed espressione corporea sotto ogni forma; cinema e cinema d'animazione, pittura, scultura, ceramica, cartapesta, arti figurative e tutto ciò che riguarda manualità e creatività;
- attività sportive (legate alla natura e non );
- giochi ed attività ludico-ricreative ivi compresa la concertazione e la partecipazione attiva alle manifestazioni organizzate nell’ambito del “ Carnevale Triestino “e del Carnevale in generale, nonché quelle relative al “Palio dei Rioni “ triestino.
E’ prevista ed auspicata la collaborazione con le altre realtà aggregative già presenti nel rione di Roiano e sul Territorio, con Associazioni e figure professionali esterne, ecc., mediante specifici accordi e collaborazioni, al fine di realizzare gli scopi e le finalità di questo Atto.
Si propone inoltre di promuovere e pubblicizzare le attività svolte dall’Associazione attraverso i vari mezzi di comunicazione (stampa, radio, Tv, internet, ecc.), in Italia e all’estero; di promuovere contatti, accordi, collaborazioni, convenzioni, patti di comunione con analoghi organismi italiani, dell’Unione Europea o Internazionali.
L’Associazione potrà ricevere anche contributi di tipo Statale, Regionale, Provinciale, Comunale, Municipale e/o della Comunità Europea o da altri Paesi del mondo o da qualsiasi altra Istituzione, Ente, Organizzazione che vogliano sostenere le finalità previste all’art. 20I proventi di qualsiasi natura, gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10 comma 1 lett. e del D.Lgs. 460/97).

Art.3 - Soci
Sono Soci le persone fisiche, gli enti non personificati e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione accettandone il presente Statuto ed il Regolamento interno.
La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di due Soci e avvallata o meno dal Consiglio Direttivo, con parere insindacabile anche immotivato entro trenta giorni dalla data della presentazione stessa.
I Soci si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari, onorari e sostenitori .
Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione e vengono qui di seguito assimilati ai Soci ordinari con i diritti ed obblighi degli stessi; Soci ordinari sono persone fisiche regolarmente iscritte ed in regola con i canoni sociali, Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che con il loro prestigio e le loro competenze possono arricchire di contenuti la vita associativa; Soci sostenitori sono coloro che, conferiscono contributi finanziari e/o strumentali aggiuntivi per sostenere l'attività dell'Associazione. I Soci onorari e i Soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee dei Soci ma non hanno diritto di voto .
I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di concorrere alla. definizione dei suoi programmi generali e delle sue scelte fondamentali, di approvare annualmente il bilancio.
Essi hanno diritto ad essere informati, ad esercitare il controllo circa la rispondenza delle attività svolte ai fini statutari e la corretta vita sociale.
I Soci , infine, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute secondo modalità e limiti di volta in volta stabiliti e concordati con il Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio è non è trasmissibile.
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, versare la quota-tessera stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ad astenersi da comportamenti o iniziative che contrastino con gli scopi e le attività dell'Associazione o le procurino nocumento morale e/o culturale.
La qualifica di Socio si perde per:
dimissioni , comunicate in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo;
radiazione , deliberata con provvedimento motivato dalla Consiglio Direttivo;
decadenza , qualora non si rinnovi l'iscrizione e/o non si sia in regola con i canoni sociali.
Il Socio che a qualsiasi titolo perda la sua qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.4 - Organi Sociali
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere.

Art.5 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell’Associazione, è composta di tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
L' Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno con preavviso scritto non inferiore a quindici giorni entro il 31 marzo di ogni anno. Essa provvede: a indicare le linee generali di attività; a discutere e approvare la relazione del Consiglio sulle attività svolte nell'anno precedente, e la relazione programmatica con l'allegato bilancio provvisionale; ad approvare il bilancio dell'esercizio precedente; a determinare le quote associative annuali; a eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera su tutto l’oggetto posto all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
Ogni associato regolarmente iscritto dispone del suo voto e può presentare al voto una sola delega.
L' Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa ed in ogni altro caso di urgente definizione. Le delibere di questa Assemblea necessitano della maggioranza dei due terzi dei Soci, fermo restando i quorum costitutivi innanzi citati:
Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, indicando contestualmente gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in subordine, da un membro del Consiglio Direttivo.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), tra cui il Presidente; essi sono eletti per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci; durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, nomina un Vice Presidente che avrà funzioni suppletive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e potrà nominare i Soci Onorari e un Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo deve garantire 1'esecuzione delle linee programmatiche e generali approvate dall'Assemblea alla quale ha l'obbligo di presentare ogni anno la relazione consultiva dell'attività svolta congiuntamente al rendiconto economico-finanziario e deve redigere annualmente il bilancio. Esso valuta le domande d’iscrizione e dichiara le eventuali decadenze ed esclusioni dei Soci e in generale è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri, previa comunicazione scritta di almeno 15 {quindici} giorni, con indicazione del luogo, data, ora e Ordine del Giorno. Per la validità delle delibere è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri e un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede è dirimente.

Art.7 - Il Presidente
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ed esercita tutti i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Art.8 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica 5 (cinque) anni e provvede alle pratiche d’ufficio, alla convocazione delle riunioni associative e alla redazione dei relativi verbali.

Art.9 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura per il mandato del Consiglio stesso, provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, redige il bilancio preventivo e consuntivo; cura la tenuta dei registri contabili.

Art.10 - Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e mobili registrati; dalle quote di adesione dei soci il cui importo è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo; da rendite patrimoniali, donazioni, lasciti, erogazioni, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di Enti Pubblici e Privati, persone fisiche e giuridiche.

Art.11 - Prestazioni degli associati
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, salvo comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e previamente concordate con il Consiglio Direttivo. In caso di necessità si possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, secondo quanto stabilirà periodicamente l'Assemblea dei Soci.

Art.12.- Utili e avanzi di gestione
E' fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia imposto per legge o sia consentito normativamente a favore di altre associazioni o strutture che facciano parte o siano collegate all'Associazione e, comunque, per attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art.13 – Regolamento
L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo, la cui approvazione spetterà all'Assemblea dei Soci.

Art.14 - Durata e scioglimento
L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento è deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita e atta a deliberare con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, per devolvere l'eventuale saldo attivo a favore di altra associazione senza fini di lucro o devoluti per opere di pubblica utilità, con il beneplacito degli organi di controllo preposti e salvo diversa destinazione di legge.

Art.15 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Statuto o nel Regolamento, si applicheranno 1e disposizioni del Codice Civile e delle altre norme in materia.


Trieste, 07 ottobre 2009