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 Statuto  
 Art.1 - Costituzione
 Si costituisce l'Associazione socio-ricreativa denominata "ROIANO PER TUTTI" con sede in Trieste in via Udine 81.
 
 Art.2 - Scopo-Attività
 L'Associazione è senza scopo di lucro, pluralistica, apartitica e apolitica e si ispira ai principi costituzionali e ai valori della democrazia, della solidarietà e del bene comune.
 Essa si propone di promuovere e favorire in ambito rionale e cittadino “in primis”, in Italia ed all'estero:
 -       iniziative di intrattenimento ed impiego del tempo libero a favore degli associati, riunioni conviviali; escursioni a carattere turistico;
 -       iniziative culturali ed artistiche che consentano la socializzazione degli iscritti (presentazioni, rappresentazioni, attività di insegnamento e studio, esibizioni, mostre, gare e manifestazioni varie);
 -	ogni altra attività che si riconosce utile per il raggiungimento  dei fini sociali . Si elencano a puro titolo esemplificativo gli argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione: musica, danza ed espressione corporea sotto ogni forma; cinema e cinema d'animazione, pittura, scultura, ceramica, cartapesta, arti figurative e tutto ciò che riguarda manualità e creatività;
 -	attività sportive (legate alla natura e non );
 -	giochi ed attività ludico-ricreative ivi compresa la concertazione e la  partecipazione attiva alle manifestazioni organizzate nell’ambito del “ Carnevale Triestino “e del Carnevale in generale, nonché quelle relative al “Palio dei Rioni “ triestino.
 E’ prevista ed auspicata la collaborazione con le altre realtà aggregative già presenti nel rione di Roiano e sul Territorio, con Associazioni e figure professionali esterne, ecc., mediante specifici accordi e collaborazioni, al fine di realizzare gli scopi e le finalità di questo Atto.
 Si propone inoltre di promuovere e pubblicizzare le attività svolte dall’Associazione attraverso i vari mezzi di comunicazione (stampa, radio, Tv, internet, ecc.), in Italia e all’estero; di promuovere contatti, accordi, collaborazioni, convenzioni, patti di comunione con analoghi organismi italiani, dell’Unione Europea o Internazionali.
 L’Associazione potrà ricevere anche contributi di tipo Statale, Regionale, Provinciale, Comunale, Municipale e/o della Comunità Europea o da altri Paesi del mondo o da qualsiasi altra Istituzione, Ente, Organizzazione che vogliano sostenere le finalità previste all’art. 20I proventi di qualsiasi natura, gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10 comma 1 lett. e del D.Lgs. 460/97).
 
 Art.3 - Soci
 Sono  Soci  le persone fisiche, gli enti non personificati e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione accettandone il presente Statuto ed il Regolamento interno.
 La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di due Soci e avvallata o meno dal Consiglio Direttivo, con parere insindacabile anche immotivato entro trenta giorni dalla data della presentazione stessa.
 I Soci si distinguono in  Soci fondatori, Soci ordinari, onorari e sostenitori .
 Soci fondatori  sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione e vengono qui di  seguito assimilati ai  Soci ordinari  con i diritti ed obblighi degli stessi;  Soci ordinari  sono persone fisiche regolarmente iscritte ed in regola con i canoni sociali,  Soci onorari  sono persone fisiche o giuridiche che con il loro prestigio e le loro competenze possono arricchire di contenuti la vita associativa;  Soci sostenitori  sono coloro che, conferiscono contributi finanziari e/o strumentali aggiuntivi per sostenere l'attività dell'Associazione. I  Soci onorari  e i  Soci sostenitori  possono partecipare alle Assemblee dei Soci ma  non hanno diritto di voto .
 I  Soci  hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di concorrere alla. definizione dei suoi programmi generali e delle sue scelte fondamentali, di approvare annualmente il bilancio.
 Essi hanno diritto ad essere informati, ad esercitare il controllo circa la rispondenza delle attività svolte   ai  fini statutari e la corretta vita sociale.
 I  Soci , infine, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute secondo modalità e limiti di volta in volta stabiliti e concordati con il Consiglio Direttivo.
 La qualità di Socio è non è trasmissibile.
 Tutti i  Soci  sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, versare la quota-tessera stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ad astenersi da comportamenti o iniziative che contrastino con gli scopi e le attività dell'Associazione o le procurino nocumento morale e/o culturale.
 La qualifica di Socio si perde per:
 dimissioni , comunicate in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo;
 radiazione , deliberata con provvedimento motivato dalla Consiglio Direttivo;
 decadenza , qualora non si rinnovi l'iscrizione  e/o non si sia in regola con i canoni sociali.
 Il Socio che a qualsiasi titolo perda la sua qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
 
 Art.4 - Organi Sociali
 Sono organi dell'Associazione:
 a) l'Assemblea dei Soci;
 b) il Presidente;
 c) il Vice Presidente
 d) il Consiglio Direttivo;
 e) il Segretario;
 f) il Tesoriere.
 
 Art.5 - Assemblea dei Soci
 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell’Associazione, è composta di tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
 L' Assemblea Ordinaria  è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno con preavviso scritto non inferiore a quindici giorni entro il 31 marzo di ogni anno. Essa provvede: a indicare le linee generali di attività; a discutere e approvare la relazione del Consiglio sulle attività svolte nell'anno precedente, e la relazione programmatica con l'allegato bilancio provvisionale; ad approvare il bilancio dell'esercizio precedente; a determinare le quote associative annuali; a eleggere a scrutinio segreto i membri del  Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera su tutto l’oggetto posto all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
 Ogni associato regolarmente iscritto dispone del suo voto e può presentare al voto una sola delega.
 L' Assemblea Straordinaria  delibera sulle modifiche al presente Statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa ed in ogni altro caso di urgente definizione. Le delibere di questa Assemblea  necessitano della maggioranza dei due terzi dei Soci, fermo restando i quorum costitutivi innanzi citati:
 Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, indicando contestualmente gli argomenti da trattare.
 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in subordine, da un membro del Consiglio Direttivo.
 
 Art.6 - Il Consiglio Direttivo
 Il  Consiglio Direttivo  è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), tra cui il Presidente; essi sono eletti per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci; durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, nomina un Vice Presidente che avrà funzioni suppletive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e potrà nominare i Soci Onorari e un Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo deve garantire 1'esecuzione delle linee programmatiche e generali approvate dall'Assemblea alla quale ha l'obbligo di presentare ogni anno la relazione consultiva dell'attività svolta congiuntamente al rendiconto economico-finanziario e deve redigere annualmente il bilancio. Esso valuta le domande d’iscrizione e dichiara le eventuali decadenze ed esclusioni dei Soci e in generale è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri, previa comunicazione scritta di almeno 15 {quindici} giorni, con indicazione del luogo, data, ora e Ordine del Giorno. Per la validità delle delibere è necessario un  quorum costitutivo  pari alla maggioranza dei consiglieri e un  quorum deliberativo  pari alla maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede è dirimente.
 
 Art.7 - Il Presidente
 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ed esercita tutti i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.
 
 Art.8 - Il Segretario
 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica 5 (cinque) anni e provvede alle pratiche d’ufficio, alla convocazione delle riunioni associative e alla redazione dei relativi verbali.
 
 Art.9 - Il Tesoriere
 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura per il mandato del Consiglio stesso, provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, redige il bilancio preventivo e consuntivo; cura la tenuta dei registri contabili.
 
 Art.10 - Patrimonio ed entrate
 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e mobili registrati; dalle quote di adesione dei soci il cui importo è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo; da rendite patrimoniali, donazioni, lasciti, erogazioni, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di Enti Pubblici e Privati, persone fisiche e giuridiche.
 
 Art.11 - Prestazioni degli associati
 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, salvo comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e previamente concordate con il Consiglio Direttivo. In caso di necessità si possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, secondo quanto stabilirà periodicamente l'Assemblea dei Soci.
 
 Art.12.- Utili e avanzi di gestione
 E' fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia imposto per legge o sia consentito normativamente a favore di altre associazioni o strutture che facciano parte o siano collegate all'Associazione e, comunque, per attività istituzionali previste dallo Statuto.
 
 Art.13 – Regolamento
 L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo, la cui approvazione spetterà all'Assemblea dei Soci.
 
 Art.14 - Durata e scioglimento
 L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento è deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita e atta a deliberare con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, per devolvere l'eventuale saldo attivo a favore di altra associazione senza fini di lucro o devoluti per opere di pubblica utilità, con il beneplacito degli organi di controllo preposti e salvo diversa destinazione di legge.
 
 Art.15 - Disposizioni finali
 Per quanto non previsto nel presente Statuto o nel Regolamento, si applicheranno 1e disposizioni del Codice Civile e delle altre norme in materia.
 
 
 Trieste, 07 ottobre 2009
 
 
 
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